22 Gennaio 2018

Informativa liquidazione parcella
Il Consiglio dell’Ordine ha la competenza a formulare pareri in merito alla liquidazione degli onorari.
Per lo svolgimento di tale funzione l’Ordine si avvale dell’ausilio della relativa Commissione appositamente costituita.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (cd “decreto liberalizzazioni”), le Tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico sono state abrogate con decorrenza 25 gennaio 2012.
Il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito per iscritto al momento del conferimento dell’incarico professionale secondo le indicazioni contenute nell’art. 9 del citato Decreto e nell’art. 25 del Codice Deontologico. Si ricorda che l’omessa predisposizione del mandato in forma scritta costituisce violazione del Codice Deontologico e come tale sanzionabile.
Conseguentemente, il Consiglio dell’Ordine può pertanto formulare pareri solo su richiesta dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un procedimento ordinario, parere che assisterà il giudice unicamente sotto l’aspetto tecnico e della comprensione delle prestazioni rese dall’iscritto e sull’applicazione del DM 140/2012.

Pertanto il Consiglio dell’Ordine non rilascia pareri di liquidazione e/o di congruità su richiesta dell’iscritto, né sulla base delle Tariffe abrogate, né sulla base del DM 140/2012.

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Modificato: 29 Febbraio 2024