8 Giugno 2018

Art. 31

Gli Ordini Professionali non sono tenuti alla nomina dell’ OIV conformemente a quanto disposto dal DECRETO-LEGGE 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quale nell’ art. 2, comma 2 bis, testualmente dispone: “Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165ad eccezionedell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell’articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.”

L’art. 14 del DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2009, n. 150 stabilisce che: “1. Ogni amministrazione, singolarmente o informa associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.”

Modificato: 6 Dicembre 2023

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione - documenti pubblicati il 06/12/2023

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2022 - documenti pubblicati il 09/11/2022

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2022 - documenti pubblicati il 30/06/2022

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2021 - documenti pubblicati il 22/06/2021

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2020 - documenti pubblicati il 30/07/2020

Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione 2019 - documenti pubblicati il 26/04/2019